Confermata la legittimità delle clausole che impongono il rimborso delle spese, tutelando l’investimento aziendale
Nel contesto dei rapporti di lavoro, basati su fiducia e reciproco interesse, il contratto di apprendistato rappresenta un modello particolare che unisce formazione professionale e lavoro retribuito. Tuttavia, l’abbandono anticipato di tale percorso può comportare responsabilità economiche significative per il lavoratore, come ribadito recentemente dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10843/2025.
Due lavoratori erano stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rispettivamente per diventare operatore specializzato nella manutenzione di infrastrutture e capo stazione. Entrambi i contratti prevedevano una durata triennale con un periodo formativo obbligatorio, durante il quale gli apprendisti avrebbero acquisito competenze specifiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni.
Nel contratto era esplicitato che il lavoratore poteva recedere validamente solo per giusta causa o giustificato motivo. In caso di dimissioni senza tali motivazioni, l’azienda aveva diritto di trattenere una somma corrispondente alla retribuzione per ogni giornata di formazione già erogata.
Durante il giudizio, è emerso che la società aveva fornito 58 ore di formazione a un apprendista e 69 giorni all’altro. Tuttavia, entrambi avevano lasciato il posto di lavoro senza rispettare il preavviso né fornire giustificazioni valide. Perciò, l’azienda ha richiesto un risarcimento che comprendeva l’indennità sostitutiva del preavviso e il rimborso delle spese sostenute per la formazione, per un valore complessivo vicino ai 10.000 euro.
La decisione del Tribunale di Roma e le implicazioni per il lavoratore
Gli ex apprendisti non si sono presentati in giudizio, venendo dichiarati contumaci. Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dell’azienda, sancendo che la clausola contrattuale che prevede il rimborso delle spese formative è legittima e non contrasta con la normativa vigente, rientrando pienamente nell’autonomia privata delle parti.

Il rischio di dover dare soldi al datore di lavoro – (ripam.it)
Il giudice ha considerato logico che il datore di lavoro, avendo sostenuto un onere economico e temporale per la formazione, vada risarcito qualora il lavoratore interrompa prematuramente il rapporto senza fornire alcun ritorno lavorativo concreto. La somma richiesta è stata ritenuta proporzionata, rispecchiando il costo reale della formazione e il periodo minimo contrattuale.
Nel dettaglio, la condanna impone agli ex apprendisti di versare:
– il rimborso delle attività formative;
– l’indennità sostitutiva del preavviso;
– le rivalutazioni monetarie;
– gli interessi legali;
– tutte le spese legali sostenute dall’azienda.
Questa sentenza rappresenta un richiamo cruciale alla responsabilità che grava sui lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Accettare un contratto che prevede la formazione implica l’assunzione di un impegno che non può essere disatteso senza conseguenze.
Il contratto di apprendistato si configura come un investimento reciproco: il datore di lavoro investe tempo e risorse per preparare professionalmente il lavoratore, mentre l’apprendista acquisisce competenze e una fonte di reddito. La formazione non è un beneficio gratuito, ma un elemento essenziale e vincolante del rapporto lavorativo.
In Italia, il contratto di apprendistato è regolato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che ha introdotto un sistema duale integrato di istruzione, formazione e lavoro. Questo strumento è rivolto principalmente ai giovani tra i 15 e i 29 anni e si distingue in tre tipologie principali:
– apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale;
– apprendistato professionalizzante;
– apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il contratto prevede obblighi formativi a carico del datore di lavoro, che deve garantire un percorso di crescita professionale concreto, integrato con la retribuzione. Inoltre, le aziende che assumono con questa formula possono beneficiare di incentivi contributivi, deduzioni fiscali e altre agevolazioni normative.
Il piano formativo individuale (PFI), redatto contestualmente all’assunzione, rappresenta un elemento fondamentale per definire le attività formative e il percorso di crescita previsto dall’apprendistato. Le Regioni e Province Autonome svolgono un ruolo essenziale nel coordinamento e nell’offerta della formazione integrata.
Attenzione a interrompere l'apprendistato - (ripam.it)






