I conti correnti non sono zone franche ma neppure territori senza difese. I controlli esistono ma sono regolati attentamente.
Il conto corrente è diventato, negli ultimi anni, un simbolo dell’ansia collettiva legata ai controlli. Chi può vedere davvero i nostri soldi? Il Fisco spia ogni nostro movimento? Gli enti locali o i creditori privati hanno accesso ai dati bancari dei cittadini? Chiaramente la risposta è molto articolata e merita di essere analizzata con cura.
Il punto di partenza resta un principio cardine dell’ordinamento, ovvero la riservatezza del rapporto bancario. Il conto corrente non è una finestra sempre aperta sul patrimonio del cittadino. Saldo, movimenti, giacenze e operazioni sono dati personali di natura economico-finanziaria, protetti dalla normativa sulla privacy e accessibili solo in presenza di una base giuridica precisa.
Chi “spia” il conto corrente?
Nessuna autorità, che si pubblica o privata, può consultare i conti correnti liberamente. Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è spesso frainteso; è vero che l’amministrazione finanziaria dispone dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, una banca dati che raccoglie informazioni sui rapporti bancari e finanziari intestati al contribuente, ma l’accesso a questi dati non equivale a un monitoraggio continuo e indiscriminato.

I dettagli da conoscere – ripam.it
L’Agenzia delle Entrate può analizzare le informazioni bancarie solo nell’ambito di attività di accertamento già avviate o in presenza di specifici indizi di rischio, come incongruenze tra redditi dichiarati e capacità di spesa. Non esiste un “potere generalizzato” che possa sbirciare a proprio piacimento nei conti correnti dei contribuenti.
La Guardia di Finanza, dal canto suo, opera come polizia economico-finanziaria e utilizza dei dati bancari esclusivamente per finalità investigative, fiscali o penali. Anche in questo caso l’accesso è sempre collegato a procedimenti concreti e deve rispondere a criteri di proporzionalità e necessità. Ogni consultazione è tracciata e potenzialmente sindacabile.
Un capitolo a parte riguarda gli Enti locali, come Comuni o Regioni. Negli ultimi anni si è rafforzata la cooperazione tra amministratori per migliore la riscossione dei tributi locali. Ma questo non significa che gli enti territoriali possano conoscere liberamente i conti correnti dei cittadini.
L’accesso ai dati finanziari è ammesso solo per finalità specifiche legate all’accertamento di tributi di competenza dell’ente, e sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Anche qui nessun controllo massivo o preventivo.
A livello europeo il quadro è stato ulteriormente definito dalla direttiva UE 2019/1153, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 195 del 2021. La norma consente l’accesso alle informazioni finanziarie per contrastare reati gravi come riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ma impone accessi limitati, tracciabili, motivati e riservati a specifiche autorità.
La logica è rafforzare la sicurezza senza trasformare il controllo finanziario in una sorveglianza digitalizzata.
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