Nel contesto fiscale italiano, migliaia di contribuenti si trovano spesso in difficoltà a causa di una complessa normativa.
In particolare, la cosiddetta “trappola dei 120 giorni” rappresenta un meccanismo normativo poco noto ma di grande impatto pratico, che estende in modo significativo i tempi entro cui l’Amministrazione può notificare atti impositivi, mettendo in difficoltà molte persone.
Secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e nel D.P.R. 633/1972 per l’IVA, i termini ordinari per la notifica degli accertamenti sono chiari: per i periodi d’imposta a partire dal 2016, l’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per notificare l’atto impositivo. Se la dichiarazione non viene presentata, il termine si allunga fino a sette anni. Tuttavia, nella pratica, numerose eccezioni prorogano o sospendono questi termini, complicando il quadro temporale.
Una delle principali eccezioni strutturali riguarda il cosiddetto contraddittorio preventivo obbligatorio, introdotto per garantire il diritto di difesa del contribuente prima dell’emissione dell’atto definitivo. Quando l’Ufficio fiscale invia uno schema di accertamento, il contribuente ha diritto a un termine per presentare osservazioni e documenti. Se tale fase si conclude vicino o oltre la scadenza naturale del termine di notifica, la normativa prevede una proroga automatica di fino a 120 giorni per la notifica dell’atto definitivo. Questo spostamento temporale significa che un accertamento che sembrerebbe decaduto a fine anno può essere legittimamente notificato nei primi mesi dell’anno successivo.
Proroghe legate all’accertamento con adesione e ad altri procedimenti
Un altro meccanismo che modifica i termini riguarda l’accertamento con adesione, procedura che mira a una risoluzione bonaria delle controversie fiscali. Anche in questo caso, per evitare rischi per l’erario, la legge prevede una proroga automatica di quattro mesi se la fase di adesione si avvicina troppo alla scadenza naturale del termine di notifica. Ciò sposta ulteriormente la scadenza ben oltre il tradizionale limite di dicembre, estendendo notevolmente l’arco temporale entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto.
Nei casi di operazioni complesse, quali quelle che coinvolgono l’abuso del diritto, l’Amministrazione fiscale necessita di maggiori tempi di valutazione, soprattutto quando richiede chiarimenti al contribuente e questi arrivano a ridosso della scadenza. La normativa garantisce in questi casi un margine minimo per completare l’approfondimento istruttorio, evitando che termini rigidi possano ostacolare la corretta valutazione delle operazioni.
Per quanto riguarda i controlli sulle attività finanziarie detenute all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata, la normativa prevede una misura ancora più rigorosa: il raddoppio dei termini ordinari di accertamento. Questa disposizione mira a combattere efficacemente l’evasione fiscale internazionale, ma comporta un’esposizione molto più lunga del contribuente al potere di accertamento dell’Erario.

Il meccanismo del silenzio assenso e le modalità di opposizione (www.ripam.it)
Tra gli strumenti di compliance, il concordato preventivo biennale e i benefici derivanti dagli elevati punteggi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) promettono una riduzione dei termini di controllo per i contribuenti più affidabili. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa riduzione non è assoluta: le verifiche volte a confermare la regolarità dell’adesione al concordato possono essere avviate anche oltre i termini ridotti, permettendo all’Amministrazione di contestare successivamente la sussistenza delle condizioni per l’accesso al regime agevolato.
Infine, va considerata la sospensione dei termini durante il periodo di 30 giorni concesso al contribuente per aderire ai verbali di constatazione (PVC). Durante questa finestra, il decorso dei termini di accertamento si interrompe per consentire al contribuente di valutare se accettare integralmente i rilievi, usufruendo di una riduzione delle sanzioni. Questa pausa contribuisce ulteriormente ad allungare i tempi complessivi entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti.
Le disposizioni più recenti e gli aggiornamenti normativi, come quelli contenuti negli ultimi aggiornamenti al D.P.R. 600/1973 e al D.P.R. 633/1972, confermano e regolamentano questi meccanismi, che nella prassi si traducono in un allungamento dei termini ben oltre quelli formalmente previsti dalla legge. Questa complessità normativa, poco conosciuta dal grande pubblico, è alla base della cosiddetta “trappola dei 120 giorni” che spesso coglie di sorpresa i contribuenti, lasciandoli esposti a notifiche di accertamenti anche dopo la scadenza ufficiale.
Le scadenze ordinarie e le proroghe nel sistema fiscale italiano(Fonte_Facebook:agenziadelleentrate)(www.ripam.it)






