Non è facile la vita delle persone che vivono in affitto. Ecco un caso particolare che può mettere nei guai gli inquilini
Le controversie legate ai contratti di locazione, in particolare quelle riguardanti la morosità nei pagamenti dell’affitto, sono tra le più frequenti nelle aule dei tribunali italiani.
Un recente caso trattato dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4885/2025, offre importanti spunti di riflessione riguardo le cause di sfratto per morosità, le difese possibili da parte dell’inquilino e l’onere della prova, delineando chiaramente quando lo sfratto diventa una misura legittima.
Affitti: la stretta sugli inquilini
Il contenzioso aveva come protagonista un locatore che aveva richiesto lo sfratto nei confronti di un inquilino moroso. Quest’ultimo occupava l’immobile in virtù di un regolare contratto di locazione, ma aveva accumulato un debito di diverse migliaia di euro a causa dei canoni non pagati. Durante il procedimento, l’inquilino non contestava la realtà della morosità, ma sollevava altre obiezioni, argomentando sulla presunta nullità del contratto, invocando vizi strutturali nell’immobile e lamentando difficoltà economiche.

La stretta sugli affitti – (ripam.it)
Tra le difese sollevate dal conduttore, c’era la mancata indicazione del codice fiscale del locatore nel contratto, che avrebbe precluso la possibilità di adempiere correttamente agli obblighi. Inoltre, l’inquilino sosteneva l’impossibilità di pagare l’affitto a causa di problemi economici personali, senza dimenticare le condizioni precarie dell’abitazione, come impianti obsoleti e la presenza di muffa.
Non solo. Il conduttore lamentava anche la mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), e indicava l’impossibilità di trovare un’altra abitazione a causa delle difficoltà economiche. Sulla base di queste argomentazioni, il conduttore chiedeva il rigetto della richiesta di sfratto, una riduzione dell’importo dovuto e il rimborso delle spese legali.
Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che le difese dell’inquilino non fossero sufficientemente supportate da prove concrete. In particolare, l’assenza di documenti che attestassero il pagamento dei canoni o che giustificassero adeguatamente il mancato adempimento ha giocato un ruolo determinante. Il Tribunale ha inoltre sottolineato l’importanza dell’onere della prova, stabilendo che spetta al conduttore fornire elementi a supporto delle proprie affermazioni, in quanto parte che si oppone al contratto.
Con riferimento alla contestazione dei vizi dell’immobile, il Tribunale ha ritenuto che, pur considerando legittime alcune delle obiezioni sollevate, queste non fossero in grado di giustificare autonomamente il mancato pagamento dei canoni. L’assenza di un’adeguata documentazione, ad esempio, non ha permesso di accertare la gravità dei presunti difetti strutturali dell’immobile, né la mancanza dell’APE è stata considerata un elemento tale da esonerare l’inquilino dai suoi obblighi di pagamento.
Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento alla legislazione in materia di locazione, in particolare all’art. 5 della legge sull’equo canone, che stabilisce come un inadempimento anche parziale (come il mancato pagamento di una sola mensilità) possa considerarsi grave e giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
In considerazione di queste circostanze, il Tribunale di Palermo ha deciso di accogliere la domanda del locatore, risolvendo il contratto per grave inadempimento dell’inquilino e ordinando il rilascio immediato dell’immobile. L’inquilino è stato condannato al pagamento di oltre 4.000 euro di canoni arretrati, nonché degli interessi legali e delle spese legali.
Affitti: una sentenza che cambia tutto - (ripam.it)






